A. Per “accendino fantasia” si intende un dispositivo meccanico o elettrico contenente un combustibile tipicamente utilizzato per accendere sigarette, sigari o pipe che è (i) progettato per assomigliare a un personaggio dei cartoni animati, un giocattolo, una pistola, un orologio, uno strumento musicale, un veicolo, un animale, un cibo o una bevanda, o (ii) un articolo fantasioso che suona note musicali, ha luci lampeggianti, o ha altre caratteristiche divertenti che sono attraenti o destinate ad essere utilizzate dai giovani. Un accendino fantasia può funzionare con qualsiasi combustibile, compresi butano, isobutene o combustibile liquido.
B. “Accendino fantasia” non include (i) un accendino senza combustibile e che non può essere alimentato, (ii) un accendino privo di un dispositivo necessario per produrre la combustione o una fiamma, (iii) un dispositivo meccanico o elettrico utilizzato principalmente per accendere il combustibile per caminetti o per griglie a carbone o a gas, (iv) un accendino prodotto prima del 1980, o (v) un accendino standard monouso che è stampato o decorato con loghi, etichette, decalcomanie, o grafica, o maniche termorestringenti.
C. Gli accendini fantasia che sono disponibili per l’acquisto in un negozio al dettaglio devono essere collocati in un luogo che non è aperto al pubblico.
D. Qualsiasi individuo che vende un accendino fantasia a una persona che sa o ha ragione di sapere che è un minorenne è soggetto a una sanzione civile di non più di $ 100.
E. Questa sezione può essere applicata dallo State Fire Marshal’s Office, dai vigili del fuoco locali nominati ai sensi del § 27-34.2 o 27-34.2:1, o da agenti delle forze dell’ordine.