Contratto

Diritto romano

Il diritto romano dei contratti, come si trova nei libri di legge dell’imperatore bizantino Giustiniano del VI secolo ce, riflette una lunga evoluzione economica, sociale e giuridica. Riconosceva vari tipi di contratti e accordi, alcuni dei quali applicabili, altri no. Gran parte della storia del diritto si basa sulle classificazioni e distinzioni del diritto romano. Solo nella sua fase finale di sviluppo il diritto romano applicava, in termini generali, i contratti informali esecutivi, cioè gli accordi da eseguire dopo che erano stati fatti. Questo stadio di sviluppo fu perso con la dissoluzione dell’Impero d’Occidente. Con il declino dell’Europa occidentale da società commerciale urbanizzata a società agraria localizzata, le corti e gli amministratori romani furono sostituiti da istituzioni relativamente deboli e imperfette.

Giustiniano I, particolare di un mosaico, VI secolo; nella Basilica di San Vitale, Ravenna
Giustiniano I, particolare di un mosaico, VI secolo; nella Basilica di San Vitale, Ravenna

Alinari-Giraudon/Art Resource, New York

La rinascita e lo sviluppo del diritto contrattuale facevano parte della rinascita economica, politica e intellettuale dell’Europa occidentale. Essa fu ovunque accompagnata da una rinascita commerciale e dall’ascesa dell’autorità nazionale. Sia in Inghilterra che nel continente, gli accordi consuetudinari furono trovati inadatti alle società commerciali e industriali che stavano emergendo. L’accordo informale, così necessario per gli scambi e il commercio nelle economie di mercato, non era applicabile per legge. La vita economica dell’Inghilterra e del continente scorreva, anche dopo che un’economia commerciale cominciò a svilupparsi, all’interno del quadro giuridico del contratto formale e della transazione semi-eseguita (cioè, una transazione già pienamente eseguita da una parte). Né nell’Europa continentale né in Inghilterra il compito di sviluppare una legge dei contratti fu facile. Alla fine, entrambi i sistemi giuridici riuscirono a produrre ciò di cui c’era bisogno: un corpo di dottrina contrattuale con cui gli accordi commerciali ordinari, che implicavano un futuro scambio di valori, potevano essere resi esecutivi.

Il nuovo diritto contrattuale iniziò a crescere in tutta Europa attraverso le pratiche dei mercanti; queste erano inizialmente al di fuori dell’ordine giuridico e non potevano essere sostenute nei tribunali. I mercanti svilupparono pratiche informali e flessibili adatte alla vita commerciale attiva. Nel XIII secolo, i tribunali dei mercanti erano stati stabiliti nelle fiere commerciali internazionali. I tribunali mercantili fornivano procedure rapide e giustizia immediata ed erano amministrati da uomini che erano essi stessi mercanti e quindi pienamente consapevoli dei problemi e delle usanze mercantili.

Nel 12° e 13° secolo lo sviluppo della legge dei contratti sul continente e in Inghilterra cominciò a divergere. In Inghilterra il diritto comune dei contratti si sviluppò pragmaticamente attraverso i tribunali. Sul Continente il processo fu molto diverso, con pensatori speculativi e sistematici che giocavano un ruolo molto più grande.

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